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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n.
341, recante disposizioni urgenti per l’Azienda Policlinico Umberto I e per
l’Azienda ospedaliera Sant’Andrea di Roma “
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341,
recante disposizioni urgenti per l’Azienda Policlinico Umberto I e per
l’Azienda ospedaliera Sant’Andrea di Roma, é convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art.
1.
1. A decorrere dalla nomina dei rispettivi
direttori generali, da effettuare entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono costituite in Roma l’Azienda Policlinico
Umberto I e l’Azienda ospedaliera Sant’Andrea, previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1999, e dal protocollo d’intesa stipulato tra la
regione Lazio e l’Universita’ La Sapienza di Roma in data 3 agosto 1999. Le
aziende, con autonoma personalita’ giuridica di diritto pubblico, insistono
sulle omonime strutture ospedaliere. Dalla data di nomina del direttore
generale dell’Azienda Policlinico Umberto I cessa l’omonima azienda
universitaria.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione dell’articolo 6
della legge 30 novembre 1998, n. 419, e comunque non oltre il 1 aprile 2000,
l’ordinamento dell’Azienda Policlinico Umberto I e’ definito in conformita’ al
richiamato protocollo d’intesa di cui al comma 1 e ad intese applicative tra le
parti, sentite le organizzazioni sindacali in materia di utilizzo del
personale; l’ordinamento dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea di Roma e’
definito in conformita’ alle disposizioni dell’articolo 4, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Il direttore generale dell’Azienda Policlinico
Umberto I e’ nominato dal rettore dell’Universita’ La Sapienza, d’intesa con la
regione Lazio. Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea e’
nominato dalla regione Lazio, d’intesa con il rettore dell’Universita’ La
Sapienza.
4. Entro i termini stabiliti dai decreti
legislativi di attuazione dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419,
e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questi
ultimi, la regione Lazio e l’Universita’ La Sapienza adottano, d’intesa, i
provvedimenti di rispettiva competenza per adeguare le due aziende ai modelli
gestionali e funzionali ivi previsti.
Art. 2.
1. L’Azienda Policlinico Umberto I succede
all’omonima azienda universitaria dei rapporti in corso, relativi alla gestione
dell’assistenza sanitaria, con utenti, autorita’ competenti e altre amministrazioni,
nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attivita’
assistenziali, nonche’ nei contratti in corso per la fornitura di beni e
servizi destinati all’assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici
mesi; entro tale data il direttore generale risolve i predetti contratti con
l’indizione di nuove procedure, ovvero procede alla loro conferma o, con
l’accordo del contraente, alla revisione in tutto o in parte delle condizioni.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e per un periodo massimo di diciotto mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite
azioni esecutive nei confronti dell’Azienda Policlinico Umberto I e
dell’Universita’ La Sapienza per i debiti, assunti dall’omonima azienda
universitaria, relativi alla gestione dell’assistenza sanitaria;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali
sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Azienda
universitaria Policlinico Umberto I e dell’Universita’ La Sapienza, ovvero la
stessa benche’ proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal
giudice, con inserimento, da parte del commissario, nella massa passiva di cui
al comma 3 dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano l’Azienda Policlinico Umberto I, l’Universita’
La Sapienza e il commissario di cui al comma 3;
d) i debiti insoluti non producono interessi ne’
sono soggetti a rivalutazione monetaria.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto , nomina un commissario con il
compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione
dell’assistenza sanitaria da parte dell’Azienda universitaria Policlinico
Umberto I, determinatasi fino alla data di cessazione della medesima, ed
istituisce apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti
maturati fino alla medesima data. Per lo svolgimento dell’attivita’ del
commissario e per il suo compenso e’ autorizzata la spesa di lire 200 milioni
per l’anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono poste a carico
dei fondi indicati al comma 6.
4. Il commissario ha potere di accesso a tutti
gli atti dell’Universita’ La Sapienza e dell’Azienda universitaria Policlinico
Umberto I relativi alla gestione della medesima azienda universitaria.
L’Azienda Policlinico Umberto I e’ tenuta a fornire, a richiesta del commissario,
idonei locali, attrezzature ed il personale necessario. Il commissario puo’,
per motivate esigenze, avvalersi di consulenze.
5. Il commissario provvede all’accertamento della
massa attiva e passiva mediante la formazione, entro duecentoquaranta giorni
dall’insediamento, di un piano di rilevazione, con l’applicazione, per quanto
compatibili, delle disposizioni di cui all’articolo 87, commi 2, 4 e 5, con
esclusione delle parole: “di cui al comma 3”, nonche’ 6 e 7, con esclusione
delle parole: “di cui al comma 3” del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77; le competenze ivi attribuite al Ministero dell’interno sono esercitate dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. A seguito del definitivo accertamento della
massa attiva e passiva, il commissario, sulla base dei mezzi finanziari
all’occorrenza messi a disposizione dalla regione Lazio nell’ambito dei fondi
che saranno assegnati alle regioni con provvedimento legislativo da adottare
nell’anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende unita’ sanitarie
locali, utilizzando le risorse allo scopo preordinate dalla legge finanziaria
per il medesimo anno all’occorrenza integrate, predispone il piano di
estinzione delle eventuali passivita’ e lo sottopone all’approvazione del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro i
successivi centoventi giorni. A seguito dell’approvazione del piano di
estinzione il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede, a valere e nei limiti dei predetti mezzi finanziari, al
pagamento delle eventuali passivita’, applicando le disposizioni di cui
all’articolo 90-bis , comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
con esclusione delle parole: “entro sei mesi dalla data di conseguita
disponibilita’ del mutuo di cui all’articolo 88, comma 2”, dando priorita’
temporale al pagamento dei crediti per i quali sia stata accolta la proposta di
transazione di cui alla predetta disposizione.
7. L’Azienda Policlinico Umberto I assume la
qualita’ di sostituto processuale dell’Universita’ La Sapienza di Roma nel
contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti o concessioni per
opere pubbliche a prevalente o esclusiva destinazione sanitaria.
8. L’Azienda ospedaliera Sant’Andrea, dalla data
di trasferimento alla stessa dei beni immobili e mobili costituenti il
complesso ospedaliero Sant’Andrea, succede al comune di Roma ed agli Istituti
fisioterapici ospedalieri di Roma in tutti i rapporti in corso comunque
connessi ai beni trasferiti. L’azienda ospedaliera assume la qualita’ di
sostituto processuale dei predetti enti nel contenzioso giudiziale ed
extragiudiziale concernente appalti e forniture relativi ai beni trasferiti.
8-bis.
All’onore derivante dal comma 3 del presente articolo, pari a lire 200 milioni
per l’anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della sanita’. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2-bis.
1. Entro un anno dalla data di istruzione
dell’Azienda Policlinico Umberto I e dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea, la
regione Lazio, di intesa con l’Universita’ La Sapienza di Roma, presenta una
relazione al Ministro della sanita’ sull’attivita’ svolta dalle aziende stesse,
sui finanziamenti ricevuti e sull’utilizzo dei medesimi, nonche’ sugli
obiettivi raggiunti e sugli indirizzi programmatici per il biennio successivo.
Il Ministro della sanita’, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione,
la trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati per l’inoltro alle commissioni parlamentari competenti.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
La
Legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999